Regolamento Collegio dei Probiviri

Art.1 Il collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art.21 del vigente Statuto AIRP, è composto da tre membri effettivi ed un supplente, scelti tra i soci ordinari od onorari iscritti da almeno sette anni all’associazione, che non ricoprano cariche associative istituzionali e rimane in carica per tre anni. Il Collegio ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali. Gli associati possono proporre l’apertura di procedimento per violazioni dello statuto e dei regolamenti. Le decisioni del Collegio vengono comunicate al Consiglio Direttivo che delibera di conseguenza.
Il Collegio è deputato all’interpretazione, alla consultazione ed alla decisione su eventuali controversie che dovessero insorgere circa la corretta applicazione dei principi e dei doveri di cui al codice etico dell’IRPA e valevole per le società ad essa associate. Le decisioni ed i pareri del Collegio saranno emanati entro il termine ordinatorio di giorni trenta dal ricevimento dell’istanza, fatto salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla complessità della questione sottoposta all’esame.

Art.2 Composizione, Elezione e Durata in carica
Il collegio dei Probiviri, previsto dall’art.21 del vigente statuto AIRP, è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti tra i soci ordinari od onorari iscritti da almeno sette anni all’associazione, che non ricoprano cariche associative istituzionali; rimane in carica per tre anni ed i membri sono rieleggibili. Le cariche di Presidente e membro del Collegio sono a titolo gratuito. Il componente decano (più anziano) convoca il primo Collegio, con la partecipazione dei membri effettivi e supplenti; nella prima seduta i componenti effettivi e supplenti formalizzano l’accettazione dell’incarico e eleggono tra loro il presidente ed il segretario, con libero procedimento.

Art.3 Regole generali di funzionamento

  1. il Collegio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell’Associazione
  2. Su richiesta del Consiglio Direttivo il Presidente del Collegio provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui ai punti successivi; il Collegio si riunisce comunque con frequenza annuale, di norma in concomitanza con il Congresso/Convegno nazionale AIRP
  3. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza
  4. Su accordo unanime dei componenti le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza tramite posta elettronica o altri sistemi informatici
  5. In caso di impossibilità da parte di uno dei membri effettivi a svolgere l’incarico si provvederà alla sostituzione temporanea con il supplente; tale sostituzione non comporterà l’interruzione degli eventuali procedimenti in corso ed il supplente resterà in carica fino alla conclusione dei procedimenti stessi.
  6. Qualora il procedimento interessi uno dei membri del Collegio, lo stesso sarà temporaneamente sostituito dal supplente

Art.4 Compiti
In base all’art. 21 dello statuto AIRP al Collegio dei Probiviri sono demandati i seguenti compiti:

  1. competenza sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali
  2. decisione arbitrale sulle controversie etiche che possano insorgere tra i singoli soci o tra i soci e gli organi dell’Associazione o tra i soci e membri della società esterna per violazione dei doveri associativi
  3. esprimere parere consultivo al Consiglio Direttivo sui regolamenti da adottare e su tutte le materie per le quali è richiesto il suo intervento.

Art.5 Pronuncia della decisione
Il Collegio dei Probiviri dopo aver sentito le parti coinvolte nei procedimenti e assunte le prove inerenti provvederà a emettere il proprio motivato parere entro 15 giorni che saranno calcolati dall’ultima riunione resasi necessaria. Il Collegio tenderà a raggiungere e formulare la decisione finale nel numero di sedute minimo necessario. Il parere finale sarà comunicato al Consiglio Direttivo per le conseguenti delibere.

Art. 6 Disposizioni finali
L’adozione del presente regolamento del Collegio dei Probiviri è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento del Collegio sarà periodicamente verificato e, se del caso, aggiornato da parte del Collegio stesso e del Consiglio Direttivo.

Delibera n*1011 del Consiglio Direttivo, del 17 novembre 2020