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Ammissione dei soci

ART. I. L'ammissione dei nuovi soci ordinari è subordinata alle seguenti modalità:
a) presentazione, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, di domanda controfirmata da due soci ordinari e corredata da un curriculum da cui risultino soddisfatte le condizioni richieste dall'Art. 8 dello Statuto;
b) approvazione, con parere scritto motivato, di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. II. L'ammissione dei nuovi soci aggregati è subordinata alle seguenti modalità:
a) presentazione di domanda controfirmata da due soci ordinari oppure aggregati e corredata da un curriculum da cui risultino soddisfatte le condizioni richieste dall'Art. 8 dello Statuto;
b) approvazione, con parere scritto motivato, di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. III. L'ammissione dei nuovi soci collettivi è subordinata alle seguenti modalità:
a) presentazione di domanda corredata delle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'Art. 8 dello Statuto;
b) approvazione, con parere scritto motivato, di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. IV. L’ammissione di nuovi soci internazionali è subordinata alle seguenti modalità:
a) presentazione di domanda da parte delle Società partner corredata dall’elenco nominativo dei soci internazionali proposti e dalle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni di cui all’Art. 8 dello Statuto;
b) approvazione, anche parziale, dell’elenco proposto con parere scritto motivato di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. V. Il segretario comunica ai presentatori delle domande di ammissione le decisioni adottate dal consiglio direttivo che diventano operative all'atto del ricevimento della comunicazione stessa, fatta salva la delibera di ratifica da parte dell'assemblea a norma degli Artt. 9, 16 e 18 dello Statuto.

ART. VI. Nel caso l'assemblea ritenga di non deliberare la ratifica di una qualsiasi delle domande d'ammissione approvata dal consiglio direttivo, il tesoriere provvederà a rimborsare le quote associative già versate.
Assemblee dei soci

ART. VII. Secondo quanto previsto dall'Art. 17 dello Statuto, l'assemblea ordinaria o straordinaria si riunisce in prima e in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dalla prima.

ART. VIII. Il segretario invia ai soci, tramite i mezzi di comunicazione più opportuni, la convocazione dell'assemblea ordinaria, recante ordine del giorno provvisorio, luogo, data ed orario della riunione (sia in prima che in seconda convocazione) con anticipo di almeno un mese sulla data prevista. L'assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità. Ogni socio può far pervenire al presidente, almeno 15 giorni prima della data della riunione, suggerimenti in merito all'ordine del giorno; il presidente li sottopone al consiglio direttivo perché ne tenga possibilmente conto nella fissazione dell'ordine del giorno definitivo, dandone motivazione nel verbale del consiglio direttivo. Nel caso dell'assemblea straordinaria convocata a seguito di richiesta scritta di più di un quarto dei soci, gli argomenti da essi proposti per la discussione devono essere inclusi nell'ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo.

ART. IX. Alle assemblee i soci di ogni categoria possono presenziare e prendere la parola su tutte le questioni contenute nell'ordine del giorno.
Riunioni scientifiche

ART. X. L'Associazione organizza:
a) un congresso nazionale interdisciplinare a frequenza triennale e coincidente con l'assemblea generale dei soci e l'elezione delle cariche sociali;
b) riunioni scientifiche a tema, di regola della durata di 2 giorni, negli anni in cui non si riunisce il congresso nazionale;
c) riunioni di studio e/o informazione su argomenti ristretti, di regola della durata di 1 giorno.

ART. XI. Per ogni riunione scientifica preventivamente il consiglio direttivo nomina:
a) un segretario con l'incarico di promuovere e coordinare l'organizzazione, convocare i comitati di cui ai successivi punti b), c) del presente articolo, tenere i collegamenti con il consiglio direttivo, predisporre il rendiconto morale, scientifico, finanziario da sottoporre alla approvazione finale del consiglio direttivo;
b) un apposito comitato organizzatore con l'incarico di provvedere, sulla base delle indicazioni ricevute dal consiglio medesimo, alla definizione e alla diffusione dei programmi, al reperimento dei fondi necessari, alla organizzazione logistica nonché alla gestione tecnica ed amministrativa della manifestazione;
c) un apposito comitato scientifico con l'incarico di effettuare: un'idonea selezione dei lavori in base al tipo e alla qualità; le conseguenti impostazione e composizione delle sessioni scientifiche.

ART. XII. A tutti i soci sono inviati, tramite i mezzi di comunicazione più opportuni:
a) l'annuncio ed il programma preliminare del congresso nazionale con un preavviso di almeno 5 mesi.
b) l'annuncio e i temi delle riunioni scientifiche di cui al punto b) dell'Art. X con un preavviso di almeno 5 mesi;
c) la comunicazione delle riunioni di cui al punto c) dell'Art. X con un preavviso di almeno un mese.
Elezioni delle cariche sociali

ART. XIII. E' costituito un comitato elettorale. Esso é un ufficio temporaneo dell'Associazione che opera per l'assemblea generale, quando essa ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.

ART. XIV. Il comitato elettorale é costituito da 3 membri più 1 supplente scelti tra i soci che non siano membri del consiglio direttivo, indicati al consiglio direttivo uscente dall'assemblea generale dell'anno precedente alle elezioni. Il segretario dell'Associazione partecipa ex officio al comitato elettorale, senza diritto di voto in seno al comitato medesimo. Il comitato designa al suo interno un presidente.

ART. XV. Il comitato elettorale è insediato dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva all'assemblea generale di cui all'ART. XIV e fa capo ad esso.

ART. XVI. Fanno parte dell'elettorato attivo tutti i soci ordinari e onorari. Fanno parte dell'elettorato passivo tutti i soci ordinari. Fino a 120 giorni prima dell'apertura dell'assemblea generale ogni socio che ne abbia il diritto può far pervenire la propria disponibilità alla carica di consigliere o revisore dei conti al segretario dell'Associazione, che la inoltrerà al presidente del comitato elettorale. La comunicazione di disponibilità deve essere corredata di un breve profilo professionale contenente anche una presentazione sintetica delle motivazioni di tale disponibilità.

ART. XVII. Il comitato elettorale, verificate le condizioni di eleggibilità, predispone l'elenco in ordine alfabetico dei soci disponibili, completo dei profili professionali, che viene reso noto ai soci tramite i mezzi di comunicazione più opportuni.
A ciascun socio ordinario e onorario vengono inviate, almeno 90 giorni prima dell'assemblea, la scheda vidimata per la votazione, una busta piccola timbrata, l'elenco dei candidati, completo dei profili professionali, un tagliando contenente il numero della tessera, il nome del socio e la firma del segretario. Viene comunicato anche l'indirizzo del notaio cui inviare la scheda. Dopo aver espresso le sue preferenze, il socio votante inserisce la scheda nella busta piccola, chiude la busta e la inserisce insieme al tagliando firmato in una busta che deve spedire al notaio. Su quest'ultima busta deve essere riportata la dicitura: "contiene scheda". Per non invalidare il voto, sulla scheda e sulla busta piccola non deve comparire alcuna indicazione o segno che possa identificare il votante. Sono ritenute valide ai fini delle elezioni tutte e sole le buste pervenute al notaio entro le ore 12 del giorno precedente l'assemblea generale. Dopo tale ora il notaio, in presenza del comitato elettorale, provvede ad aprire le buste pervenute in modo da estrarre il tagliando firmato, controllare che il socio che ha votato sia in regola e spuntare il suo nominativo dall'elenco dei soci aventi diritto al voto. Le buste piccole timbrate, contenenti le schede, verranno poste ancora chiuse nell'urna. In alternativa al voto per posta ogni socio può esercitare il diritto di voto durante l'assemblea generale, come da regolamento nel successivo Art. XVIII.

ART. XVIII. Su indicazione del presidente dell'assemblea, il comitato elettorale propone all'approvazione dell'assemblea i nomi degli scrutatori (di cui uno funge da capogruppo) e apre il seggio per le votazioni per consentire il voto ai soci che non avessero già esercitato tale diritto per posta. Non é consentito il voto per delega. Anche in questo caso le schede verranno racchiuse in buste piccole timbrate prima di essere inserite nell'urna.

ART. XIX. I soci possono esprimere fino a 3 preferenze (indicando nome e cognome) per i consiglieri e una per i revisori dei conti. Possono essere espresse preferenze anche per soci ordinari non inseriti nell'elenco delle disponibilità (primo comma Art. XVI).

ART. XX. Per il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti si considerano eletti i nomi che hanno ricevuto più voti (nell'ordine) fatte salve le limitazioni previste dagli Artt. 21 e 22 dello Statuto.

ART. XXI. Alla prima riunione del consiglio entrante partecipano senza diritto di voto il presidente ed i membri del consiglio uscente. In tale riunione è presentato un rapporto scritto del comitato elettorale, che con questo atto si scioglie.
Quote sociali

ART. XXII. La quota annuale, dovuta da tutti i soci ordinari, aggregati e collettivi a norma degli Artt. 8 e 16 dello Statuto, è fissata dall'assemblea generale in seduta ordinaria. Le quote sociali devono essere versate entro il 31 marzo dell'anno cui si riferiscono.
La quota annuale dovuta da soci internazionali è fissata dal consiglio direttivo, sentito il Comitato internazionale; essa è comprensiva della quota annuale di iscrizione all’IRPA e della quota annuale per la gestione del Comitato internazionale.

ART. XXIII. I soci della AIRP sono automaticamente associati all’ IRPA e possono ottenere l'abbonamento allo "Health Physics Journal" alle condizioni previste per i soci dell’ IRPA.
Comitato Internazionale

ART. XXIV. Il Comitato internazionale:
a) incoraggia, sviluppa e facilita il coinvolgimento italiano nelle attività dell’IRPA;
b) seleziona, fra i soci ordinari, onorari e internazionali, i delegati e candidati italiani per l’IRPA e indica i temi e gli orientamenti per le riunioni dell’IRPA;
c) determina, nei limiti del budget assegnato, supporti finanziari agli stessi soci per l’appropriato esercizio di funzioni nell’IRPA;
d) sviluppa e sostiene altre relazioni internazionali con società di radioprotezione straniere;
e) segue il flusso di informazioni all’Associazione dall’IRPA e da altri importanti organismi internazionali e informa in merito il consiglio direttivo;
f) segue gli aspetti finanziari di pertinenza sui quali informa il consiglio direttivo;
g) informa il consiglio direttivo su eventuali candidature a Società partner.
Il Comitato internazionale designa al suo interno un presidente e un segretario.

ART. XXV. Le Società partner:
a) propongono i propri iscritti idonei che accettino la qualifica di soci internazionali e quindi associati all’IRPA;
b) accettano la selezione dell’Associazione in merito ai nuovi soci internazionali proposti;
c) scelgono tra i soci internazionali i componenti del Comitato internazionale;
d) sono responsabili del versamento all’Associazione di tutti gli importi pertinenti di cui all’Art. XXII.

ART. XXVI. Le Società partner:
a) ricevono la documentazione pertinente;
b) sono incoraggiate a coordinarsi con il Comitato internazionale per sostenere ogni attività dell’IRPA nell’area di interesse e per parteciparvi;
c) sono consultate su ogni futura modifica degli accordi riguardanti i soci internazionali e il Comitato internazionale.

 


Verona, 17 settembre 2004

 
 

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