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ART. 1. E' costituita una Associazione sotto la denominazione "Associazione Italiana di Radioprotezione - AIRP" con sede presso il domicilio eletto dal presidente in carica. La durata dell'Associazione è illimitata.
ART. 2. L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze e di favorire la formazione professionale nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non svolge attività sindacali.
ART. 3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai soci e dai contributi volontari ad essa devoluti a qualunque titolo compatibile con le finalità dell'Associazione.
ART. 4. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 5. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la procedura stabilita dall'Art. 30. Il patrimonio, esaurita la liquidazione, si divide in parti uguali tra i soci ordinari.
ART. 6. Le questioni relative al buon funzionamento della Associazione sono trattate in un apposito Regolamento. Il Regolamento non fa parte integrante dello Statuto, ma deve essere tenuto aggiornato secondo le necessità .
ART. 7. L'Associazione si compone di soci ordinari, aggregati, onorari, collettivi e internazionali.
ART. 8. Possono essere soci ordinari persone che abbiano una riconosciuta cultura specifica e siano regolarmente impegnate in attività di radioprotezione. Possono essere soci aggregati persone che, pur non avendo i requisiti per essere soci ordinari, si interessino di problemi attinenti alla radioprotezione. Possono essere soci onorari gli emeriti cultori di discipline attinenti alla radioprotezione. Possono essere soci collettivi le società , le associazioni scientifiche, gli enti o le aziende operanti nel settore che perseguano finalità in armonia con gli scopi statutari dell'AIRP. Possono essere soci internazionali i soci di Società partner, appositamente designati da queste ultime, che abbiano i requisiti per essere associati all'IRPA. Si definisce società partner 'Associazione o Società interessata al rapporto con l'IRPA che, a tal fine, stipuli un accordo con l'AIRP secondo le modalità descritte nel Regolamento.
ART. 9. Le domande di iscrizione dei soci ordinari, dei soci aggregati, dei soci collettivi e dei soci internazionali devono essere indirizzate al presidente secondo le procedure stabilite dal Regolamento. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea. La nomina a socio onorario è conferita dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.
ART. 10. I soci ordinari, aggregati e collettivi sono tenuti al pagamento delle quote sociali secondo quanto previsto dall'ART. 16 dello Statuto. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la decadenza dalla condizione di socio, con le modalità descritte nel Regolamento. Le quote annuali dei soci internazionali sono versate dalle Società partner di appartenenza.
ART. 11. I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, il Regolamento e tutte le decisioni prese dall'assemblea e dal consiglio direttivo. I soci devono astenersi da qualsiasi attività contraria ai fini dell'Associazione.
ART.12. Tutti i soci eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione e la qualità di socio comporta l'accettazione del presente Statuto.
ART. 13. Il diritto di voto spetta ai soci ordinari e onorari. Le modifiche dello Statuto riguardanti i soci internazionali e il Comitato internazionale di cui all'ART. 33, sono proposte all'assemblea per l'approvazione, sentito il parere dello stesso Comitato internazionale.
ART. 14. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, il presidente.
ART. 15. L'assemblea è costituita dai soci ordinari e onorari. Viene convocata dal presidente: in seduta ordinaria di regola una volta all'anno su delibera del consiglio direttivo, in seduta straordinaria quando il presidente o il consiglio direttivo ne ravvisino la necessità o ne venga inoltrata richiesta scritta al presidente stesso da più di un quarto dei soci ordinari. Le modalità di convocazione vengono fissate dal Regolamento.
ART. 16. L'assemblea delibera: a) sul resoconto morale e finanziario e sull'approvazione del preventivo annuale di spesa e del rendiconto consuntivo annuale; b) sull'ammissione dei soci ordinari, aggregati, collettivi e internazionali e sulla nomina dei soci onorari; c) sugli accoglimenti di dimissioni e provvedimenti di espulsione come da ART. 25; d) sulle quote sociali, su proposta del consiglio direttivo; e) su eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento; f) su tutte le questioni contenute nell'ordine del giorno.
ART. 17. L'assemblea si raduna in prima e in seconda convocazione. Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
ART. 18. Le votazioni in assemblea si effettuano, a discrezione del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati, per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto, secondo le modalità fissate dal Regolamento. In caso di risultato di parità , la votazione viene ripetuta nella stessa seduta e qualora anche la seconda votazione risultasse in parità la decisione spetta al consiglio direttivo. Ciascun socio ordinario può rappresentare, dietro delega scritta, non più di due soci ordinari.
ART. 19. Il verbale dell'assemblea, redatto dal segretario e firmato dal presidente, deve essere portato a conoscenza o comunque tenuto a disposizione dei soci.
ART. 20. L'Associazione è diretta e amministrata da un consiglio direttivo composto da sette consiglieri tra i quali il consiglio stesso nomina: il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere.
ART. 21. Le cariche sociali sono conferite soltanto ai soci ordinari e sono esercitate gratuitamente.
ART. 22. Tutti i componenti il consiglio direttivo ed i revisori dei conti sono eletti dai soci ordinari e onorari, secondo le modalità descritte nel Regolamento, e durano in carica tre anni. Le cariche di presidente, segretario e tesoriere hanno un limite massimo di due mandati consecutivi. Dei consiglieri uscenti possono far parte del consiglio direttivo soltanto quelli che risultino eletti fra i primi cinque della nuova graduatoria. In caso di dimissioni o impedimento di un membro del consiglio direttivo, subentra il primo dei non eletti.
ART. 23. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente.
ART. 24. Il presidente rappresenta ufficialmente e legalmente l'Associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo e le assemblee, ne fa eseguire le deliberazioni, autorizza le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.
ART. 25. Il consiglio direttivo ha le seguenti funzioni: a) indicare le direttive per l'attuazione delle finalità della Associazione e stabilirne le modalità di esecuzione; b) esprimere, quando necessario, il parere ufficiale della Associazione sulle tematiche inerenti la radioprotezione; c) promuovere attività dirette a favorire la formazione professionale e lo sviluppo delle conoscenze nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; d) deliberare sulle convocazioni dell'assemblea, sui temi da svolgere nelle riunioni scientifiche, sugli eventuali incarichi da affidarsi a uno o più soci, sulla pubblicazione degli atti della Associazione; e) deliberare sulla ammissione di nuovi soci ordinari, aggregati, collettivi e internazionali e sulla nomina di nuovi soci onorari, sulle dimissioni e sulla espulsione dei soci, sulle quote sociali, sul preventivo annuale di spesa e sul rendiconto consuntivo annuale, sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento da presentare all'approvazione dell'assemblea; f) vigilare sull'osservanza dello Statuto e su quanto può interessare la vita dell'Associazione.
ART. 26. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno quattro volte all'anno. Il consiglio direttivo può essere convocato su richiesta della metà più uno dei consiglieri. Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti, prevalendo, in caso di parità , il voto del presidente.
ART. 27. Il segretario redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere, archivia e custodisce i documenti dell'Associazione, rappresenta, di norma, il consiglio direttivo nell'organizzazione delle manifestazioni scientifiche.
ART. 28. Il tesoriere cura in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, i registri amministrativi, compila il preventivo annuale di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale.
ART. 29. I revisori dei conti riferiscono all'assemblea per iscritto sul rendiconto consuntivo annuale presentato dal consiglio direttivo.
ART. 30. Le modifiche dello Statuto, del Regolamento e lo scioglimento dell'Associazione per poter essere portate alla discussione dell'assemblea devono essere proposte dal consiglio direttivo o proposte e sottoscritte da almeno un quarto del totale dei soci ordinari e onorari. Le modifiche dello Statuto, del Regolamento e lo scioglimento dell'Associazione sono valide se hanno riportato i due terzi del totale dei voti dei soci ordinari e onorari presenti o rappresentati nell'assemblea ed entrano in vigore subito dopo la loro approvazione. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere esaminate per esteso dai soci almeno un mese prima della data dell'assemblea.
ART. 31. E' ammessa, dietro approvazione del consiglio direttivo, la costituzione di sezioni particolari in seno all'Associazione. Ogni sezione può nominare un proprio rappresentante presso il consiglio direttivo per le questioni pertinenti la sezione stessa
ART. 32. L'Associazione indice riunioni scientifiche con frequenza almeno annuale, su temi che vengono stabiliti dal consiglio direttivo. Le modalità organizzative e procedurali di dette riunioni vengono stabilite dal Regolamento.
ART. 33. E' costituito un Comitato internazionale con il compito di promuovere la cooperazione con l'IRPA, conformemente agli obiettivi, interessi e carattere dell'IRPA medesima. I componenti del Comitato internazionale sono scelti dal consiglio direttivo tra i soci ordinari e/o onorari e dalle Società partner tra i soci internazionali e durano in carica quattro anni. Considerando il totale dei soci (ex ART. 7) alla sua costituzione, ovvero al suo rinnovo, il Comitato internazionale è così composto: a) 2 rappresentanti per ogni Società partner con un numero di soci internazionali superiore al 10% del totale; b) 1 rappresentante per ogni Società partner con un numero di soci internazionali compreso fra il 3% e il 10% del totale; c) 1 rappresentante per un gruppo di Società partner del campo medico-sanitario, ciascuna con un numero di soci internazionali inferiore al 3% del totale; d) 1 rappresentante per un gruppo di altre Società partner, ciascuna con un numero di soci internazionali inferiore al 3% del totale. e) un numero di rappresentanti nominati dal consiglio direttivo non maggiore della somma dei componenti su elencati.
ART. 34. L'Associazione pubblica, a cura del consiglio direttivo: a) i verbali delle riunioni del consiglio direttivo; b) i verbali delle assemblee; c) gli atti, in esteso o in riassunto, delle principali riunioni scientifiche; d) il Bollettino dell'Associazione. La pubblicazione avviene tramite i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.
Verona, 17 settembre 2004 |