Statuto

Art. 1. – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l’Associazione scientifica di promozione sociale denominata “Associazione Italiana di Radioprotezione” in breve AIRP. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2. – SCOPO E STRUMENTI
L’Associazione agisce nel campo della protezione dell’uomo e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Si propone di promuovere negli ambiti industriale, medico e della ricerca scientifica lo sviluppo, la comunicazione, l’istruzione, la divulgazione delle conoscenze, l’aggiornamento e la formazione professionale.
L’Associazione opera applicando i principi dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione alla minimizzazione dell’impatto ambientale.
L’Associazione opera a favore dell’intera collettività e non si propone la tutela di alcun interesse economico particolare o di categoria.
L’Associazione non persegue scopo di lucro.
Le questioni relative al buon funzionamento della Associazione sono trattate in un apposito Regolamento, che non fa parte integrante dello Statuto e può essere modificato in maniera indipendente, secondo le necessità.
L’Associazione indice riunioni scientifiche con frequenza almeno annuale, su temi che sono stabiliti dal consiglio direttivo.
Le modalità organizzative e procedurali di dette riunioni sono stabilite dal Regolamento.
L’Associazione pubblica, a cura del consiglio direttivo: a) i verbali delle riunioni del consiglio direttivo; b) i verbali delle assemblee; c) gli atti, in esteso o in riassunto, delle principali riunioni scientifiche; d) il Bollettino dell’Associazione.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

I – IL PATRIMONIO

Art. 3 – I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
– dalle quote versate annualmente dai soci nella misura fissata dal Consiglio direttivo;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
– dai finanziamenti pubblici e/o privati per l’organizzazione di corsi, congressi ed eventi in adempimento degli scopi statutari
– dalle pubblicazioni scientifiche e divulgative sui temi oggetto dell’attività dell’Associazione.
– dai proventi delle eventuali cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto i regolamenti dell’Associazione e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per sostenere l’Associazione.

Art. 4 – BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo deve essere disponibile per la consultazione da parte di ogni associato almeno 20 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio stesso.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo deve essere disponibile per la consultazione da parte di ogni associato almeno 20 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio stesso.
Eventuali avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività statutarie.

II – I SOCI

Art. 5 – I SOCI
Possono essere soci aggregati persone che si interessino di problemi attinenti alla radioprotezione.
Possono essere soci ordinari persone che abbiano una riconosciuta cultura specifica e siano regolarmente impegnate in attività di radioprotezione.
Possono essere soci onorari le persone emerite in discipline attinenti alla radioprotezione.
Possono essere soci collettivi le società, le associazioni scientifiche, gli enti o le aziende operanti nel settore che perseguano finalità in armonia con gli scopi statutari dell’AIRP.
Possono essere soci internazionali i soci di Società Partner, appositamente designati da queste ultime.
Il numero dei soci è illimitato. La quota associativa annuale deve essere versata entro il mese di marzo di ciascun esercizio.
I soci internazionali versano ad Airp un contributo annuale tramite le Società partner di appartenenza, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
Il mancato pagamento della quota o del contributo annuali comporta l’esclusione dalla Associazione, con le modalità descritte nello Statuto.
Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.
L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Tutti i soci hanno diritto di voto e, ad esclusione dei soci collettivi, sono eleggibili alle cariche sociali. Il diritto di voto attivo e passivo è condizionato al pagamento della quota sociale.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE
Possono essere candidati a far parte dell’Associazione tutte le persone e gli enti pubblici e privati che accettino gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, secondo le modalità descritte dal Regolamento.
La nomina a socio onorario è conferita alle sole persone fisiche dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
In base alle disposizioni di legge sulla privacy tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego all’ammissione va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 – SOCIETÀ PARTNER E SOCI INTERNAZIONALI
Si definisce Società Partner l’Associazione o la Società interessata al rapporto con l’IRPA (International Radiation Protection Association) che chieda di essere rappresentata nel Comitato Internazionale. A tal fine l’Associazione o la Società interessata stipula un accordo con l’AIRP secondo le modalità descritte nel Regolamento. La Società Partner designa una o più persone dette soci internazionali.

Art. 8 – DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio incaricato a svolgere un’attività a favore dell’Airp ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso alle informazioni relative all’attività sociale.

Art. 9 – DOVERI DEI SOCI
I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, il Regolamento e tutte le decisioni prese dall’Assemblea e dal consiglio direttivo. I soci devono astenersi da qualsiasi attività contraria ai fini dell’Associazione.
I soci contribuiscono alle attività dell’Associazione su base volontaria e senza fini di lucro in ragione delle esigenze dell’Associazione e della disponibilità personale dichiarata.
Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso del socio ha effetto dalla data di verbalizzazione del Consiglio Direttivo e non comporta oneri per l’Associazione.
Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 9 o per altri gravi motivi che hanno arrecato o che potrebbero arrecare danno morale e/o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea soci nella prima riunione utile.
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

III – GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Segretario;
– Il Collegio dei Revisori;
– Il Collegio dei Probiviri.
Il Presidente e il Segretario fanno parte del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attività sociale.

Art. 12 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è costituita da tutti i soci con diritto di voto ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
– Avviso scritto da inviare con lettera semplice o posta elettronica agli associati, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
– Avviso affisso nei locali della Sede e sul sito internet dell’Associazione almeno 30 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o quando richiesto da almeno un decimo dei soci con diritto di voto.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. É straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. É ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
– elegge il Presidente;
– elegge il Consiglio Direttivo;
– elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
– elegge il Collegio dei Probiviri;
– elegge i membri del Comitato Internazionale che spettano all’AIRP;
– approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
– attribuisce la qualità di socio onorario;
– ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
– approva il programma annuale dell’Associazione proposto del Consiglio Direttivo;
– approva eventuali modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo
– può proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio, ad esclusione degli appartenenti al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti, ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare due deleghe in sostituzione di altri soci.
L’elezione del Presidente, degli altri componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, avviene con votazione contemporanea per liste distinte, secondo le modalità descritte nel Regolamento.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è pubblicato e archiviato nelle forme opportune.

Art. 14 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la partecipazione di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da quattro a dieci membri secondo quanto specificato nel Regolamento.
In caso di dimissioni o impedimento di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Viene redatto un verbale delle riunioni, archiviato e reso disponibile ai soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea dei soci), il Vice Presidente (nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo), Il Segretario (nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri).
Il Consiglio Direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all’Assemblea il programma e il consuntivo annuale delle attività dell’Associazione;
3. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salvo successiva ratifica dell’Assemblea;
6. indica le direttive per l’attuazione delle finalità della Associazione e ne stabilisce le modalità di esecuzione;
7. esprime, quando necessario, il parere ufficiale della Associazione sulle tematiche inerenti la radioprotezione;
8. promuove attività dirette a favorire la formazione professionale e lo sviluppo delle conoscenze nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
9. delibera sui temi da svolgere nelle riunioni scientifiche, sugli eventuali incarichi da affidarsi a uno o più soci, sulla pubblicazione degli atti della Associazione;
10. vigila sull’osservanza dello Statuto e su quanto può interessare la vita dell’Associazione;
11. propone all’approvazione dell’Assemblea modifiche allo Statuto e al Regolamento;
12. nomina il Tesoriere dell’Associazione.

Art. 16 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
La carica di Presidente ha un limite massimo di due mandati consecutivi.

Art. 17 – IL SEGRETARIO
Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e i rapporti con i soci, gestisce l’organizzazione delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali, archivia e custodisce i documenti dell’Associazione.

Art. 18 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci. Prepara il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuali, cura la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e la gestione del patrimonio e dei relativi registri amministrativi, fornisce al Presidente e al Consiglio Direttivo informazioni periodiche e documentate sulla situazione patrimoniale dell’Associazione. Deve essere consultato in fase di preventivo ogni volta che si prospettano uscite e/o entrate patrimoniali per l’Associazione, in merito alle quali esprime parere motivato. La durata del suo incarico è stabilita in sede di nomina.

Art. 19 – IL COMITATO INTERNAZIONALE.
È costituito un Comitato Internazionale, in cui sono rappresentate anche le Società Partner, con il compito di promuovere la cooperazione con l’IRPA, conformemente agli obiettivi, agli interessi e al carattere dell’IRPA medesima.
I componenti del Comitato Internazionale, selezionati tra i soci ordinari, onorari e internazionali, durano in carica quattro anni. Una parte dei componenti, come definito nel Regolamento dell’Associazione, è indicata dalle Società Partner. Gli altri componenti sono eletti dall’Assemblea dell’Associazione.
Il Comitato Internazionale redige un proprio regolamento che sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e alla ratifica dell’Assemblea dei Soci AIRP.
Il Presidente del Comitato Internazionale, eletto secondo il regolamento del Comitato stesso, presenta, almeno una volta all’anno, le strategie e le azioni del Comitato al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente. I revisori dei conti riferiscono all’Assemblea per iscritto sul rendiconto consuntivo annuale presentato dal consiglio direttivo.
I membri del collegio dei revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea tra i soci secondo le modalità descritte nel Regolamento e durano in carica tre anni.

Art. 21 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente.
Compito del Collegio dei Probiviri è:
– valutare comportamenti dei Soci contrastanti con il Codice di Etica dell’AIRP, con le norme statutarie o con i regolamenti;
– decidere in merito a conflitti tra Soci e tra Soci e organi statutari, riguardanti la vita dell’Associazione.
I membri del collegio dei probiviri sono eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari e onorari iscritti all’Associazione da almeno sette anni, secondo le modalità descritte nel Regolamento e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri redige un proprio regolamento rispettoso dei diritti dei Soci ed è attivato su richiesta del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri comunica le proprie decisioni al Consiglio Direttivo che delibera di conseguenza.

Art. 22 – GRUPPI DI LAVORO
È ammessa, su proposta dei soci e con l’approvazione del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro particolari in seno all’Associazione. Ogni gruppo di lavoro nomina un proprio coordinatore, referente al Consiglio Direttivo per le questioni pertinenti il gruppo di lavoro stesso.

Art. 23 – SCUOLA SUPERIORE DI RADIOPROTEZIONE
È istituita la Scuola Superiore di Radioprotezione dell’AIRP, dedicata alla memoria di Carlo Polvani. Gli obiettivi e le finalità della Scuola, definiti nel suo atto costitutivo, sono:
– promuovere ed organizzare periodicamente corsi avanzati specialistici, a carattere monografico, su temi di attualità;
– organizzare seminari sui temi più importanti in campo internazionale al fine di promuovere lo studio, la conoscenza e un fruttuoso dibattito scientifico;
– promuovere l’aggiornamento tecnico-scientifico relativo a metodiche operative.
– organizzare corsi di formazione/informazione
La Scuola è gestita in base ad uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci.

IV – LO SCIOGLIMENTO

Art. 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari ovvero enti che svolgano attività di utilità sociale.

Art. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Entro un anno dall’approvazione del presente Statuto devono essere istituiti o aggiornati il Regolamento dell’Associazione e i regolamenti delle strutture richiamate all’interno dello Statuto stesso.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Aosta, 16 ottobre 2014

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